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ATTI CONSIGLIO COMUNALE

RISPOSTA A INTERPELLANZE

Interpellanza n°32 – Determinazione Dirigenziale n°472/2016 “Procedura di gara per la gestione dell’ufficio diritti animali e delle aree cani del territorio comunale. Revoca in autotutela della determinazione n°230/2016 ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 241/1990”.

In riferimento all’interpellanza in oggetto si ritiene opportuno far rilevare alcune inesattezze riportate nelle premesse dell’interpellanza, nella fattispecie dove si fa riferimento “…..all’Associazione aggiudicataria del bando di gara”:

non è intervenuta alcuna aggiudicazione a favore di alcun partecipante, è stata data solo lettura di una graduatoria provvisoria in seduta pubblica, a cui è seguita una seduta riservata della Commissione, sulla base di un primo esame delle documentazioni prodotte, pertanto in una fase in cui non si era formata ancora alcuna definitiva posizione contrattuale in capo ad alcun operatore, e considerando che, specie in presenza di un esiguo numero di operatori partecipanti, la stazione appaltante è sempre legittimata a intervenire per revocare la procedura avviata ma non ancora conclusa.

A ciò giova inoltre ricordare che, così peraltro richiamato più volte dalle interpellanze susseguitesi nel tempo per la gara dell’UDA, proprio l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per la gestione dell’ufficio diritti animali e delle aree cani comunali, approvato con Determinazione n°362/2015, recita testualmente: “Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Trezzano sul Naviglio che sarà libero di avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa”, clausole espressamente note ai partecipanti.

In merito al fatto che la negligenza abbia o meno provocato un danno morale e materiale all’Associazione risultata prima nella graduatoria provvisoria, si ritiene di demandare tale eventuale materia agli organi competenti qualora gli interessati lo ritengano opportuno.

Nella fattispecie, rispetto ai quesiti posti nell’interpellanza, si informa che:

  1. a prescindere dal nomen iuris e dalla specifica tipologia provvedimentale utilizzata, nel caso concreto è imprescindibile per l’Ente intervenire in autotutela per evitare il perfezionarsi di una procedura di scelta del contraente in assenza della documentazione amministrativa relativa alla gara e alla offerta tecnica-economica presentata; infatti, a seguito della sottrazione del plico custodito presso gli uffici competenti, come comprovato dalla denuncia presentata presso l’Autorità competente, non si comprende come sarebbe altrimenti possibile creare i presupposti giuridici validi finalizzati a garantire i principi di trasparenza e del diritto dei concorrenti di agire in giudizio, tutela peraltro sancita a livello costituzionale con gli art. 24,103,111 e 113 della Costituzione.

  2. Proprio per le motivazioni di cui al punto precedente, non è stato possibile proseguire nell’iter della procedura, tra cui la ricostruzione a posteriori della documentazione di gara;

  3. Resta salva, in tutti i casi, la facoltà dell’Ente, compatibilmente alle proprie esigenze organizzative, di procedere a reindire una nuova procedura alle medesime condizioni previste nell’originario bando di gara.

Cordiali saluti.

L’Assessore alle Politiche Ambientali

Cristina De Filippi

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L’assessore De Filippi legge la risposta all’interpellanza n. 32, Consiglio comunale 5 luglio 2016